mercoledì 6 aprile 2016

IL VINO DA MESSA



Il vino da messa viene usato per la Consacrazione.

Al riguardo il diritto canonico afferma soltanto (Canone 924, paragrafo 3):

Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato.

L'Istruzione "Redemptionis Sacramentum" specifica (capitolo III, paragrafo 50):

Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee. Nella stessa celebrazione della Messa va mescolata ad esso una modica quantità di acqua. Con la massima cura si badi che il vino destinato all'Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto. È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio: la Chiesa esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni necessarie per la validità dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto a favore di altre bevande di qualsiasi genere, che non costituiscono materia valida.

Il vino per celebrare la Messa cristiana, secondo il Codice di Diritto Canonico, deve essere 'naturale' e de genimine vitis et non corruptum, cioè deve provenire da uva matura e non dev'essere inacidito. L'adulterazione o l'aggiunta di sostanze pur lecite per le leggi dello Stato, rendono il vino materia non valida, cioè illecita, per celebrare la Messa.

L'unica aggiunta permessa verso la fine della fermentazione alcolica è l'alcol di vino, con lo scopo di aumentare la conservabilità; il vino così ottenuto non può comunque superare i 18 gradi alcolici. Il vino può essere illimpidito purché non restino tracce della sostanza chiarificante aggiunta. Il vino ottenuto per spremitura delle vinacce non è utilizzabile per celebrare la Messa.



Si tendono a preferire i vini liquorosi, il Moscato e il Marsala; i primi perché più conservabili, gli altri due perché macchiano meno il rivestimento dell'altare. Un tradizionale vino da Messa viene prodotto a Santo Stefano Belbo (AT), nel convento delle Pie Figlie di San Giuseppe, e ad Alcamo in Sicilia, in un convento analogo. Nell'Italia Centrale, e in particolare in Toscana, il vino da Messa per antonomasia è il Vin Santo (o vinsanto).

Per la produzione del vino destinato alla Santa Messa, il Diritto Canonico prevede una rigida regolamentazione dettata dalla stessa Curia Vescovile. La ditta produttrice deve disporre di vasi vinari in acciaio inossidabile riservati esclusivamente al vino da destinare alla celebrazione della Santa Messa, indicandone il numero ed il quantitativo che si intende riservare a questo fine, in modo che la Curia possa prendere nota del carico e del relativo scarico. I controlli, dunque, non mancano. A ciclo di lavorazione ultimato, alla presenza del vicario foraneo o di un suo delegato, vengono prelevati due campioni, cui segue la sigillazione del vaso vinario e delle due bottiglie campione. Una delle due viene sottoposta alle analisi dell’istituto agrario, mentre l’altra rimane conservata nella Cancelleria della Curia Vescovile. Una volta giudicato idoneo, l’impresa produttrice può avviare gli ordini, ma le richieste devono assolutamente provenire dal clero o in generale da enti religioso.


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